C O D I C E  D E O N T O L O G I C O

II Codice Deontologico, previsto dall'art. 16 dello Statuto, ha lo scopo di precisare
l'etica professionale e le norme a cui l’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il
Counselor Olistico e l’Operatore Olistico devono attenersi nell'esercizio della propria
professione.
Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale
SIAF, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di
identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.


Art.1 - Accettazione
Il nostro professionista certificato, in qualità di socio iscritto nel registro professionale
della SIAF, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il
Regolamento Interno, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.
L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla
dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito al possibile allontanamento
dall’Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Interno

Art. 2 - Principi Etici
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
fondano la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto,
dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e
responsabilità, della competenza e della
saggezza.
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
sono professionalmente liberi di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le
proprie convinzioni etiche, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del
cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.
Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta
l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione
professionale e/o violazione al codice penale.

Art. 3 - Competenza e Professionalità
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
sono tenuti ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a monitorare
la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla
supervisione.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie
professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione
professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di
professionista.

Art 4 - Rapporti con il Cliente
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
comunicano con il cliente proponendosi come facilitatori nella risoluzione di problemi
relazionali intra ed interpersonali, intra ed interorganizzativi.
Il rapporto professionale deve essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito con il
cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
E’ eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l’intervento di consulenza
qualora si sia dimostrato inefficace.

Art. 5 - Presa in Carico
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
hanno il compito di accogliere il disagio, ed ha l’obbligo, se valuta la situazione non di
sua competenza, di indirizzare il cliente verso gli specifici specialisti .
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
hanno la discrezionalità di prendere in carico il cliente ed ha l’obbligo, nel caso di non
accettazione, di fornire il recapito di colleghi professionisti.
Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano
accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.

Art 6 - Correttezza Professionale
E’ eticamente corretto mantenere con i clienti rapporti professionali.
E’ eticamente e deontologicamente scorretto avere rapporti professionali con persone
con le quali si abbia un rapporto di parentela o relazioni affettive e/o sessuali.

Art. 7 - Segreto Professionale
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
sono tenuti al
segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
che nell’esercizio della propria professione vengano a conoscenza di qualsiasi forma di
sfruttamento e/o violenza su un minore, possono decidere di intervenire per
contrastarla segnalando la situazione a chi esercita la potestà o a chi di competenza.

Art. 8 - Pubblicazioni Didattiche
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di
identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante la propria prestazioni
professionale.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso
del materiale.

Art. 9 - Rapporto con Colleghi
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
sono tenuti a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su
lealtà e correttezza.
L’Armonizzatore Familiare, il Counselor, il Counselor Olistico e il Operatore Olistico
facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuovono e favoriscono rapporti di
scambio e collaborazione.
Possono avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di
integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche
competenze.